Corte di giustizia Ue. Una sentenza qualifica lo «strumento» come una valuta
I servizi relativi al «bitcoin» sono prestazioni esenti Iva
La notizia è ormai nota da qualche giorno (22/10/2015) perciò ho deciso di pubblicare una sintesi piuttosto chiara di quale significato assuma tale decisione lasciando a ognuno le conclusioni da trarre. Gavrilo
La Corte di giustizia Ue risolve in modo semplificato le questioni sulla natura finanziaria delle operazioni relative al “bitcoin”. Con la sentenza di giovedì scorso relativa alla causa C-264/14, la Corte chiarisce che il bitcoin può essere considerato come una valuta virtuale, utilizzata per lo scambio di beni e servizi sul web, sostenendo che le prestazioni di servizi a essa relative rientrano nel campo di applicazione dell’Iva, seppur esenti. In precedenza l’inquadramento di Bitcoin ai fini fiscali variava da Stato a Stato, con alcuni che lo consideravano esente da IVA come la Finlandia e la Spagna ed altri che richiedevano che la valuta dovesse essere inquadrata secondo le leggi in vigore per le valute fiat. Ora l’esenzione verrà applicata su tutto il territorio europeo in quanto lo scambio di bitcoin è stato formalmente dichiarato esente da IVA.
Gli esperti Iva
La posizione della Corte di giustizia Ue anticipa anche le conclusioni di una discussione che era già stata introdotta lo scorso anno dal Regno Unito e che è stata oggetto di analisi sia da parte del Comitato Iva che del Gruppo europeo degli esperti Iva (Veg). La discussione verteva sul fatto se il bitcoin potesse essere considerato o meno come una valuta e quale dovesse essere il trattamento ai fini Iva. Il dubbio nasce dalla natura del bitcoin che, a differenza delle valute tradizionali, non fa riferimento a un ente centrale che lo regolamenti, ma utilizza una piattaforma che tiene traccia delle transazioni e gestisce gli aspetti funzionali, quali la creazione di nuova moneta e l’attribuzione della proprietà. In particolare, il dubbio era quello di definire il bitcoin come una moneta elettronica, come una valuta, come uno strumento finanziario, come un voucher ovvero come un bene digitale. A seconda della qualifica che si intende attribuire al bitcoin, cambia il relativo trattamento ai fini Iva. Infatti, in caso di valute o moneta elettronica, i relativi servizi a esso riconducibili sarebbero esenti da imposta. Al contrario, definire il bitcoin come un bene virtuale comporterebbe il fatto che i servizi a esso relativi sarebbero soggetti a Iva con aliquota ordinaria.
La discussione da parte del Comitato Iva e del Gruppo di esperti Iva non era giunta ancora a una conclusione condivisa. La pronuncia della Corte di giustizia Ue costituisce quindi un punto fermo per la soluzione del problema.
La decisione della Corte
La Corte parte da un quesito posto da un soggetto svedese che intende acquistare bitcoin direttamente da privati e società o da una piattaforma di cambio internazionale, per poi rivenderli sulla piattaforma stessa ovvero depositarli su uno spazio di archiviazione.
Per la definizione della questione, la Corte di giustizia Ue parte dalla posizione dell’avvocato generale e della Banca centrale europea che definisce il bitcoin come una «moneta virtuale» a flusso bidirezionale, che gli utenti possono acquistare e vendere in base ai tassi di cambio. Secondo la Bce tali valute virtuali sono simili a ogni altra valuta convertibile, per quanto riguarda il loro utilizzo nel mondo reale, e consentono l’acquisto di beni e servizi sia reali che virtuali. Precisa, inoltre, la Corte che le valute virtuali sono diverse dalla moneta elettronica in quanto, a differenza da tale moneta, nel caso delle valute virtuali i fondi non sono espressi nell’unità di calcolo tradizionale, ad esempio in euro, ma nell’unità di calcolo virtuale, ad esempio il bitcoin.
Pertanto, anzitutto la Corte risolve la prima questione relativa al fatto che il bitcoin non può essere considerato come un bene virtuale, come invece sosteneva il Governo svedese, e la relativa acquisizione non costituisce una cessione di beni. Successivamente, la Corte qualifica il bitcoin come una valuta, un mezzo di pagamento: per questo motivo i servizi a esso relativi si considerano prestazioni di servizi esenti da Iva. Qui i dettagli del questito posto dall’Avvocatura Generale UE alla Corte e le conclusioni che troverete una volta pubblicate.