02/09/2016
L’Agenzia delle Entrate si è finalmente decisa a rispondere agli interpelli di cittadini privati ed imprese che chiedevano lumi a proposito del trattamento fiscale dovuto per chi svolge attività di cambio in criptovalute (Bitcoin). Su questo argomento mi sono trovato spesso a “litigare” con colleghi , amici e soloni vari in quanto ho sempre espresso con forza il concetto che il Bitcoin esiste anche per rivoluzionare il rapporto di sudditanza che il cittadino (e quello italiano è in prima fila) ha verso le istituzioni che invece dovrebbero essere al suo servizio (e non il contrario). La sua natura decentralizzata , pseudoanonima e sfuggente è così anche perchè i suoi creatori, restituendo finalmente la libertà economica e finanziaria a chi lo possiede, hanno cambiato anche l’approccio che una persona libera finanziariamente, ha nei confronti dell’imposizione fiscale. Si passa cioè di fatto dall’ obbligo assoluto e incontestabile di pagare le tasse (con la tracciatura dei patrimoni e persino degli stili di vita), al “pago le tasse che ritengo giuste”. E in uno Stato vampiro e sempre inadempiente come l’Italia, ciò ha una funzione di riequilibrio notevole in questo rapporto con il cittadino. La questione dell’interpello all’Agenzia delle Entrate non andava nemmeno posta quindi a mio parere, perchè è fin troppo chiaro, che non avendo alcun riconoscimento giuridico del suo status o essendo comunque molto difficile da definire per la sua natura contemporanea di valuta, sistema di pagamento e asset finanziario, il Bitcoin non ha le caratteristiche per essere regolato al di fuori del suo potente algoritmo e perciò tanto meno tassato. Già un sentore di tali difficoltà si era percepito quando, nel gennaio 2014 l’on. Boccadutri (Sel) propose in sede di finanziaria una forma di riconoscimento del Bitcoin e il suo emendamento non fu nemmeno preso in considerazione in quanto “l’Italia non ha più sovranità monetaria” (così ,in parole spicciole, rispose l’allora Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati) demandando perciò all’UE – EBA il compito di emettere una qualche direttiva in tal senso. Ebbene, l’Europa ha battuto un colpo appena nell’ottobre 2015 decretando in maniera solonica che, nonostante Bitcoin non possa essere considerato valuta a corso legale, gli scambi tra questo e le valute fiat (euro, dollaro, sterlina, rublo, yen, uan ecc.) sono da considerarsi come operazioni esenti IVA. Un segnale chiaro di quanto da me sostenuto, purtroppo molti “asini ” hanno anche i paraocchi e si ostinano a fare i “bravi cittadini che pagano le tasse” anche quando non serve. La risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate e il seguente comunicato sembra definitivamente (temo però solo per ora) chiudere la questione a favore delle mie convinzioni.
Ufficio Comunicazione
COMUNICATO STAMPA
Acquisto e vendita di bitcoin e monete virtuali
In una risoluzione i chiarimenti delle Entrate sul trattamento fiscaleEsenzione Iva per le operazioni di cambio di bitcoin.
Le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’Iva in quanto rientrano tra le operazioni relative a banconote e monete. Per i clienti persone fisiche, invece, che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Sono questi i principali chiarimenti della risoluzione n. 72/E pubblicata oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate, in linea con i recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell’UE, illustra il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale in cambio di valuta “tradizionale”.
Imposte dirette e Iva – Il documento di prassi precisa che le operazioni relative ai bitcoin sono prestazioni di servizi esenti da Iva. Sul piano della tassazione diretta, invece, i ricavi che derivano dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad Ires ed Irap, al netto dei relativi costi. Per valutare i bitcoin di cui la società dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore normale, cioè la loro quotazione in quel momento.
Niente oneri da sostituto d’imposta – Per quanto riguarda i clienti persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, la risoluzione chiarisce che si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Ne deriva che gli operatori non sono tenuti agli adempimenti tipici dei sostituti d’imposta. Resta ferma la facoltà dell’Agenzia, in sede di controllo, di acquisire le liste della clientela per le opportune verifiche.
Roma, 2 settembre 2016
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Qualcuno obbietterà che a livello di impresa è invece tassabile eccome. In realtà pensandoci bene, nella quasi totalità dei casi le attività di impresa sono interessate al bitcoin in quanto sistema di pagamento senza costi ( al contrario dei servizi bancari, POS e carte di credito) parificabile alla ricezione di un pagamento in contanti e con tempi pressochè nulli di ricezione. Sono quindi più interessati , per offrire questa opportunità di pagamento ai loro clienti, ad un processore di pagamento stile BitPay o GoCoin che accetti bitcoin per loro e giri sul conto corrente aziendale il controvalore in euro, che a detenere un certo numero di bitcoin da contabilizzare a fine esercizio annuale. Per la piccolissima minoranza che svolge attività finanziaria di brokeraggio o similis, il Bitcoin invece non rappresenta contabilmente, nè più nè meno di qualsiasi altro prodotto finanziario da trattare ai fini fiscali in relazione a plus o minus valenze generatesi durante l’esercizio annuale.
Sarebbe interessante conoscere nel corso di eventuale “opportuna verifica” quale sia la quotazione bitcoin di riferimento presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate, atteso che notoriamente il bitcoin vale quanto uno è disposto a pagarlo ed un altro a venderlo e che risulta facilissimo quindi far risultare delle perdite anche dove ci sono guadagni. Alla luce di quanto espresso, anche sulle imprese, il trattamento fiscale ai fini IRES – IRAP mi appare perlomeno aleatorio.
Gavrilo
Aggiornamento del 07/09/2016
Oggi un articolo di Marco Piazza sul dal titolo :
Le operazioni in Bitcoin non tassabili come le banconote
interviene coerentemente alle mie posizioni… Potete leggerlo cliccando sul logo del quotidiano
prima di tutto grazie per il post, cercavo informazioni e qui mi sembra di aver trovato qualcuno che sa veramente di cosa sta parlando… (in giro ho letto certe boiate…!?!).
mi sto accostando solo ora a questo nuovo strumento di investimento ho solo un ultimo dubbio fiscale: se effettuo un bonifico in euro per acquistare una criptovaluta – ad esempio sulla piattaforma kraken – cosa sto facendo esattamente per il fisco? porto soldi all’estero presso la sede USA di kraken? costituisco un conto all’estero da dichiarare? oppure sto semplicemente acquistando un “qualcosa” che – ad esempio – potrò tenere presso di me all’interno di un usb wallet? in quest’ultimo caso non ho un conto all’estero ma ho, in pratica, i soldi in tasca…
grazie per eventuale delucidazione
buona serata
In risposta a utente.
L’ultimo caso è quello buono. Infatti in Italia a tutt’oggi la veste giuridica che abbiamo noi bitcoiners è quella del ” collezionista privato di criptovalute, che vende compra e scambia liberamente (ed esentasse) l’oggetto della propria passione (Bitcoin e altcoins)”. Quindi su Kraken non fai altro che acquistare oggetti della tua collezione di criptovalute, nulla di + e di diverso. Non è assolutamente vero infatti che l’Agenzia delle Entrate nella famosa risoluzione n. 72/E parifichi le criptovalute alle valute straniere come alcuni erroneamente vorrebbero interpretare sopratutto perchè l’Italia come tutte le altre nazioni aderenti all’area EURO non ha più sovranità monetaria avendola devoluta alla BCE. In sede europea quindi non c’è stata alcuna risoluzione o direttiva a tuttoggi (maggio 2017) che riconosca e/o parifichi il Bitcoin o le criptovalute alle valute fiat (dollaro, sterlina, yen, uan ecc.)nemmeno nella loro versione digitale. Quindi le criptovalute (Bitcoin compreso) rimangono solo oggetti da collezione che hanno valore solo per gli appassionati che le usano e le scambiano esattamente come le monete commemorative.
ciao, articolo molto interessante
Volevo chiedere se dopo aver acquistato bitcoin o altre cryptovalute per investire in mining, trading o altro al momento della riconversione in euro(in caso di plusvalenze date da questi invstimenti) accreditandoli sul proprio conto corrente come devo comportarmi con il fisco ?
Ti ringrazio per la risposta
Saluti
Mi sembra che l’articolo sia chiaro su questo punto. Come privato non è previsto nessun obbligo di dichiarazione a fini fiscali nè alcuna tassa connessa ad attività con le criptovalute. Giuridicamente è paragonato ad un collezionista che liberamente compra vende scambia e produce l’oggetto delle propria passione.
Ciao oggi siamo il 28 agosto 2018, volevo sapere se l’agenzia ha cambiato qualcosa per i proventi da investimento in criptovalute . Grazie
Non ho novità a riguardo, ma puoi trovare aggiornamenti puntuali sul piano legislativo e fiscale su http://www.coinlex.it, è la miglior fonte oggi disponibile.