Aggiornamento del 21 maggio 2018 – da Il Sole 24 Ore (leggi in fondo al presente articolo)
24 aprile 2018 – da Il Sole 24 Ore – Coinlex
Alcuni giorni fa è uscito un nuovo parere dell’Agenzia delle Entrate (ricordando che vale esclusivamente per il richiedente e non è vincolante per lo stesso, ma solo per l’AF) in risposta ad un interpello ( 956.39/2018 ) di un privato cittadino che , dopo aver acquistato criptovalute nel 2013, le ha successivamente convertite in oro fisico e chiedeva in merito alla tassazione delle operazioni di cambio di bitcoin con euro e se l’acquisto dell’oro con i bitcoin generasse una plusvalenza fiscalmente rilevante.
Vi riporto l’articolo di commento scritto dall’amico dott. Capaccioli in cui si rilevano diverse incongruenze tra questo parere e la nuova direttiva europea antiriciclaggio.
“Avvicinandosi la stagione dichiarativa, uno dei temi più controversi è l’indicazione nel quadro RW delle criptovalute. È di pochi giorni fa l’interpello (n. 956-39/2018) con cui le Entrate hanno affermato che le criptovalute «devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW». Secondo l’Agenzia, il dato va indicato alla colonna 3 («codice individuazione bene») con il «14» («Altre attività estere di natura finanziaria»). Il controvalore in euro della valuta virtuale, invece, va determinato al 31 dicembre del periodo di riferimento, al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente l’ha acquistata (si veda Il Sole 24 Ore del 21 aprile).
La risposta delle Entrate, però, non convince. Occorre partire dal fatto che, in base a quanto dispone l’articolo 4 del Dl 167/1990, il quadro RW del modello dichiarativo va compilato in caso di detenzione nel periodo d’imposta di «investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia».
La «chiave» esclude l’obbligo
Se, in qualche modo, rispetto alle norme sul monitoraggio fiscale, le criptovalute possono essere considerate – sotto il profilo oggettivo, attività di natura finanziaria – la questione va vista sotto il profilo territoriale, considerando che si deve trattare di «attività estere». Le criptovalute, infatti, sono a-territoriali, non stanno né in Italia né all’estero. Si può dire, in termini semplicistici, ma comunque fattuali, che le criptovalute stanno nella “rete” (di fatto, nella blockchain), per la quale non esiste né un concetto di “estero” né di territorio nazionale.
Si consideri ulteriormente la questione sotto il profilo sanzionatorio. La norma (articolo 5 del Dl 167/1990) stabilisce che la violazione dell’obbligo dichiarativo è punita con la sanzione dal 3 al 15% degli importi non indicati, penalità raddoppiata nel caso le attività siano detenute nei Paesi black list. Certamente si può sostenere che l’entità ordinaria della sanzione risulta quella dal 3 al 15% e che il “raddoppio” della stessa opera esclusivamente, come deroga, nella particolare ipotesi di detenzione delle attività nei Paesi a fiscalità privilegiata. Con la conseguenza che, non potendosi individuare la detenzione delle criptovalute – posta la loro a-territorialità – nei Paesi a fiscalità privilegiata (con l’ulteriore conseguenza dell’inapplicabilità della presunzione di cui all’articolo 12 del Dl 78/2009), si applicherebbe comunque, in caso di omessa indicazione dei coin, la penalità ordinaria dal 3 al 15% del valore non indicato (si tralascia la problematica della loro quantificazione).
Ma è evidente che si tratta, in ogni caso, di una conclusione forzata, posto che l’aspetto sanzionatorio risulta “naturalmente” collegato all’ubicazione territoriale delle attività, le quali devono risultare detenute all’estero, mentre le criptovalute, come si è detto, nella maggioranza dei casi non possono essere ritenute tali.
Si può così giungere alla conclusione che l’obbligo di indicazione nel quadro RW non sussista ogni qualvolta la persona fisica abbia la disponibilità della chiave privata, che rappresenta il “mezzo” attraverso il quale la stessa persona manifesta la volontà di disporre delle criptovalute.
«Custodi» esteri e RW
Diverso potrebbe essere solo il caso in cui il contribuente residente non abbia la disponibilità della chiave privata e si avvalga dei cosiddetti custodial wallet. Occorre premettere che, diversamente da altre disposizioni del Dl 167/1990 in cui vengono richiamate talune norme in materia di antiriciclaggio (si pensi al richiamo ai cosiddetti exchanger di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i, del Dlgs 231/2007, contenuto nell’articolo 1 del decreto sul monitoraggio fiscale), la norma esclude dall’obbligo dichiarativo del quadro RW le attività detenute all’estero qualora i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva da parte di intermediari residenti. Cosa che, evidentemente, non avviene per le criptovalute.
Dal che se ne deduce che l’indicazione nel quadro RW può sussistere solo per le criptovalute per le quali le chiavi private sono gestite dal custodial wallet, se quest’ultimo risulta soggetto residente o domiciliato all’estero. L’indicazione non avrebbe senso, invece, per le criptovalute gestite attraverso custodial residenti in Italia, venendo a mancare ogni legame con l’estero (anche considerando il prossimo obbligo di iscrizione presso l’Oam dei soggetti operanti in criptovalute).
In definitiva, finché la questione non verrà regolata normativamente, sono queste le soluzioni che paiono più appropriate, nonostante il parere contrario delle Entrate.
L’indicazione senza Paese
Peraltro, la risposta all’interpello non affronta il problema dell’indicazione nel quadro RW del Paese estero. Risulterebbe un ossimoro, una sorta di “asset apolide”, la compilazione del quadro RW senza l’indicazione dello Stato estero.
L’esclusione dall’Ivafe
Da ultimo, va rilevato che la risposta all’interpello afferma che la detenzione delle valute virtuali non è soggetta all’Ivafe, in quanto tale imposta va applicata soltanto ai depositi e conti correnti di “natura bancaria”.
In definitiva quindi, basta detenere le proprie criptovalute su un wallet di cui si possiedono le chiavi per non essere soggetti a tassazione, nè all’obbligo di trascrizione sul quadro RW, come quando le valute straniere possedute siano tenute in cassaforte, e non presso istituti bancari esteri.
Tra le altre ed oltre tutto, ecco cosa emerge in un altro articolo a firma di Dario Deotto:
“L’Agenzia, nella risposta all’interpello n. 956-39/2018, afferma che alle persone fisiche “private” che detengono criptovalute si applicano – ai fini della tassazione reddituale – le regole riguardanti le valute estere. Si conferma così un breve passaggio (si tratta di due righe del documento) della risoluzione 72/E/2016 delle Entrate.
Il fatto è, però, che l’assimilazione alle valute estere porta ad applicare tutta la disciplina prevista dagli articoli 67 e 68 del Tuir. La norma (in questo caso la lettera c-ter dell’articolo 67) ritiene espressiva di un’attività di investimento, con presunzione assoluta di legge – che non ammette prova contraria – il (semplice) prelievo delle valute estere da depositi e conti correnti.
Tale previsione è in parte attenuata dal successivo comma 1-ter dell’articolo 67, con il quale viene stabilito che le plusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso di valute estere derivanti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che – nel periodo d’imposta in cui esse sono realizzate – la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Il connubio di queste due previsioni, se applicate alle criptovalute, porta a conseguenze rilevanti.
Infatti, va considerato che è il semplice prelievo dal «deposito o conto corrente» che genera per presunzione assoluta di legge, seppure “edulcorata” dalla previsione del comma 1-ter, materia imponibile, che poi deve essere determinata con le regole del successivo articolo 68 (comma 6 e comma 7, lettera c). Tant’è che la risposta all’interpello afferma la rilevanza reddituale di ogni prelievo considerando l’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, per i quali sia stata superata la giacenza media in euro di 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi. E questo a prescindere dall’intento speculativo, ma anche per il semplice acquisto di un bene (nel caso dell’interpello si trattava dell’oro, ma potrebbe anche trattarsi, per assurdo, di una pizza).
Tutto ciò porta a delle conclusioni davvero irrazionali. Il fatto è che il wallet non può in alcun modo essere considerato «deposito o conto corrente».
L’errore sta però alla base: quello di assimilare le criptovalute alle valute estere. Il concetto di valuta ha sempre un collegamento con uno Stato o un gruppo di Stati, che non necessariamente la emettono, ma la riconoscono legalmente come mezzo di scambio.
Tutto ciò evidentemente non accade per le criptovalute, tant’è che anche la normativa antiriciclaggio interna (Dgls 231/2007) si affranca da una classificazione delle monete virtuali come valute estere, stabilendo che si tratta di rappresentazione di valore «non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale».
Così che il trattamento di eventuali plusvalenze derivanti da un loro impiego come strumento di investimento deve seguire altre strade. Una ipotetica è quella di considerare i coin «titoli non rappresentativi di merce» (lettera c-ter dell’articolo 67), tra i quali rientrano, ad esempio, le cambiali finanziarie e i certificati di deposito.
Il fatto è che nel concetto di «titoli non rappresentativi di merce» ricadono tutti quelli che non sono rappresentativi di una partecipazione al capitale o al patrimonio di un ente collettivo, ma occorre comunque che vi sia un emittente del titolo, cosa che non si avvera per le criptovalute.
Così, non potendosi inquadrare eventuali proventi tra i «redditi» di cui alla lettera c-quater dell’articolo 67 – che attiene i contratti derivati o altri contratti a termini di natura finanziaria – la soluzione più plausibile è che eventuali plusvalenze vengano assoggettate a tassazione come redditi diversi in base all’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies del Tuir, posta la funzione di “chiusura” di tale disposizione (circolare 165/E/1998) rispetto alle precedenti lettere c-ter e c-quater. Il problema è che questa conclusione comporta la non rilevanza reddituale di eventuali minusvalenze.”
Il che significa che anche volendo a tutti i costi considerare le criptovalute tassabili, assodato che generino “guadagni” nelle condizioni e nel periodo reddituale di cui sopra, al contrario non potrebbero essere annoverate come detraibili a livello di tassazione, nel caso che alle stesse condizioni, generassero “perdite” .
Concludendo si conferma quindi quanto esposto nel titolo di questo mio intervento: le criptovalute non sono e non saranno per loro natura facilmente inquadrabili fiscalmente e quindi meglio astenersi dal dichiararle .
Altri eventuali approfondimenti li potete leggere QUI
Aggiornamento del 21 maggio 2018 – da Il Sole 24 Ore
La tassazione dei bitcoin e i paradossi delle Entrate
di Dario Deotto e Paolo Luigi Burlone
Si è più volte cercato di rappresentare su queste pagine che la vagheggiata certezza del diritto è argomento buono “per le masse”; in realtà, il diritto è strutturalmente incerto per “natura”. Il diritto, peraltro, ha sempre rincorso la tecnica. È un po’ come la questione del doping e dell’antidoping: il primo è senz’altro più evoluto del secondo. Così è il rapporto tra diritto e tecnica: il diritto è, da sempre, destinato a rincorrere la tecnica. Si pensi alla questione delle criptovalute, alla quale si vorrebbero dare delle soluzioni utilizzando strumenti desueti, che non possono affatto cogliere l’essenza del fenomeno stesso.
In alcune occasioni, le Entrate hanno assimilato le operazioni legate alle criptovalute a quelle relative alle valute estere (si veda tra l’altro Il Sole 24 Ore del 23 aprile). Tuttavia, come si è già riportato, una valuta estera ha sempre un collegamento con uno Stato o con un gruppo di Stati, che non necessariamente la emettono, ma la riconoscono legalmente come mezzo di scambio.
Occorre poi considerare che l’unica norma di legge nazionale che ha regolato il fenomeno delle criptovalute è quella antiriciclaggio (Dlgs 231/2007), con la quale è stato stabilito che le valute virtuali consistono in una «rappresentazione digitale di valore non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente». Peraltro, nella recente V direttiva antiriciclaggio, ancora più chiaramente, viene affermato che le valute virtuali non possiedono «lo status giuridico di valuta o moneta». In sostanza, dalla normativa antiriciclaggio emerge la chiara incompatibilità tra il concetto di criptovaluta e quello di valuta estera.
Eppure, sotto il profilo reddituale si vorrebbero applicare alle criptovalute le regole di tassazione – per persone fisiche “private” – previste per le valute estere (lettera c-ter dell’articolo 67 del Tuir). In base a tale previsione, realizzano redditi diversi le plusvalenze relative a valute estere oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti. La norma fissa come presunzione assoluta di legge – che non ammette prova contraria – il (semplice) prelievo delle valute estere da depositi e conti correnti, ritenuto espressivo di capacità contributiva. A tal fine, andrebbe però considerato che, come più volte la Consulta ha stabilito, le presunzioni assolute in relazione ai tributi erariali risultano vietate (quindi sono incostituzionali), in quanto il contribuente deve avere la possibilità di fornire la prova contraria circa la propria “attitudine contributiva”. Ulteriormente andrebbe considerato che il concetto di “conto o deposito” non può essere esteso al wallet, il quale non memorizza né contiene criptovalute (non c’è alcun saldo); si tratta semplicemente di un software (o hardware) che crea e memorizza le chiavi private associate a quelle pubbliche.
Ancora, va rilevato che la norma (comma 1-ter dell’articolo 67) stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere derivanti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo d’imposta in cui esse sono realizzate, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Se applicata alla criptovalute, si tratta di una disposizione che dimostra tutti i suoi limiti.
Basta fare un esempio. Si consideri il caso di Tizio che a inizio 2017 deteneva 6.200 ether (cambio di inizio periodo circa 7 euro cad.) e che li ha venduti a fine 2017 a 700 euro per ogni ether, incassando oltre 4 milioni di euro. Ebbene, considerando ether «valuta estera», si avrebbe che, utilizzando il “cambio” al 1° gennaio 2017, Tizio, pur realizzando una ingentissima plusvalenza, ne eviterebbe la tassazione.
Inoltre, in un contesto davvero “vivace”, va considerata la quasi impossibile applicazione del cambio vigente all’inizio del periodo d’imposta (articolo 67, comma 1-ter), per tutte quelle Ico sorte nel corso dell’anno: si pensi alle molte “nate” nel corso del 2017.
Questo conferma ulteriormente la inadeguatezza dell’interpretazione che vorrebbe assimilare il trattamento tributario delle criptovalute alle valute estere (contenuta tra l’altro nell’interpello 956-39/2018). Se fosse realmente così, la rincorsa del diritto alla tecnica sarebbe davvero tutta in salita.